Atto costitutivo
LABORATORIO SULLE POLITICHE AGRICOLE, AMBIENTALI E ALIMENTARI "GHINO VALENTI"
Centro interdipartimentale
ATTO COSTITUTIVO
Art. 1
Istituzione
1. Presso l'Università degli Studi di Macerata è costituito, su iniziativa dei del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, e con l'adesione del Dipartimento di Economia e Diritto, del Dipartimento di Studi Umanistici, del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, del Dipartimento di Giurisprudenza il Centro interdipartimentale di ricerca denominato Laboratorio sulle politiche agricole, ambientali e alimentari "Ghino Valenti".
Art. 2
Finalità
1. Il Centro si propone di agire da promotore delle attività di ricerca su temi collegati a studi giuridici, economici e storici relativi alle politiche agricole, ambientali e alimentari nella loro dimensione internazionale, europea, nazionale e regionale privilegiando:
a) l'uso di un approccio interdisciplinare;
b) il perseguimento di finalità sia conoscitive, descrittive ("ricerca di base") sia formative ed educative;
c) la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni attivi negli ambiti di ricerca di interesse del Centro.
2. Gli obiettivi del Centro sono realizzati mediante le seguenti attività:
a) ricerca empirica, teorica e applicativa;
b) promozione alla partecipazione dei docenti dell'Ateneo a bandi di ricerca internazionali o nazionali;
c) attivazione e mantenimento di rapporti e di forme di collaborazione con enti e istituzioni similari in Italia e all'estero;
d) promozione o partecipazione diretta a convegni, seminari, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, summer school;
e) istituzione di borse di studio, cicli di dottorato di ricerca e assegni di ricerca;
f) collaborazione e condivisione delle attività di supervisione di tesi;
g) presentazione di pubblicazioni di rilevante interesse per le discipline proprie del Centro;
h) valorizzazione i fondi documentari locali "Francesco Coletti" e "Maffeo Pantaleoni".
3. Il Centro si dota di una pagina web integrata nel sito di Ateneo per dare visibilità e promozione alle proprie iniziative e finalità, e per favorire le attività di networking con studiosi e ricercatori di altri atenei.
Art. 3
Sede
1. Il Centro ha la propria sede presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, dell'Università degli Studi di Macerata.
Art. 4
Componenti
1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di n. 12 docenti, professori e ricercatori del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, del Dipartimento di Economia e Diritto, del Dipartimento di Studi Umanistici, del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, del Dipartimento di Giurisprudenza nei settori scientifici di Diritto agrario, Diritto commerciale, Diritto privato, Diritto privato comparato,
Economia ed estimo rurale, Economia politica, Politica economica, Storia del pensiero economico, Filosofia morale.
2. Essi costituiscono il Consiglio degli aderenti al centro e potranno successivamente ammettere altri studiosi dei Dipartimenti interessati ai temi di ricerca.
3. Altri professori e ricercatori di dipartimenti dell'Università degli Studi di Macerata, diversi da quelli coinvolti nella costituzione del Centro, interessati ad avviare attività di ricerca sulle tematiche oggetto del Centro, oltre che esperti e personalità italiane e straniere di particolare prestigio distintisi nel campo degli studi sulle tematiche oggetto del Centro, possono essere invitati a partecipare alle attività del Centro in qualità di ospiti.
Art. 5
Personale tecnico amministrativo
1. Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca del Centro provvede il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali.
Art. 6
Organizzazione
1. Il Centro si avvale di:
a) un Coordinatore;
b) un Consiglio.
Art. 7
Il Coordinatore
1. Il Coordinatore è un professore o ricercatore a tempo pieno; viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio degli aderenti al centro in apposita seduta, previa convocazione del Direttore del dipartimento presso il quale il Centro ha sede. Dura in carica tre anni, può essere rieletto ed è nominato dal Direttore di Dipartimento presso il quale ha sede il Centro. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore è sostituito dal professore più anziano in ruolo, membro del Consiglio.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
a) coordina e promuove le attività del Centro;
b) sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
c) predispone il programma delle attività del Centro ed elabora il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza;
d) predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute.
Art. 8
Il Consiglio degli aderenti al Centro
1. Il Consiglio degli aderenti al Centro è composto secondo quanto previsto dall'articolo 4 commi 1 e 2.
2. Il Consiglio degli aderenti al Centro è convocato dal Coordinatore. L'adunanza può svolgersi anche attraverso l'uso di strumenti informatici (es. videoconferenza) al fine di determinare il computo dei presenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza (anche in audio/video collegamento ed anche a mezzo di delega) di almeno la metà più uno dei
componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio degli aderenti al centro:
a) elegge il Coordinatore;
b) approva, su proposta del Coordinatore, il programma di attività del centro e il relativo piano di spesa;
c) approva il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte
nell'esercizio precedente, predisposti dal Coordinatore a norma dell'articolo 7, da sottoporre a ratifica del Consiglio del
Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa;
d) delibera sulle proposte di attività del Centro;
e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Coordinatore.
4. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività del Centro. È altresì convocato ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Art. 9
Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile
1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi necessari per l'attività del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali.
2. Il Centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo; il supporto amministrativo e gestionale alle attività del Centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento incaricato dell'attività di gestione.
3. I fondi necessari per l'attività del Centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento in questione, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al Centro.
4. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
a) finanziamenti che otterranno i progetti di ricerca presentati dai suoi componenti;
b) liberalità e contributi da parte di privati e di enti pubblici, fondazioni, aziende di credito, locali, nazionali e internazionali;
c) eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie o delle quote di adesione alle attività formative;
d) eventuali finanziamenti stanziati dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, dal Dipartimento di Economia e Diritto, dal Dipartimento di Studi Umanistici, dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, dal Dipartimento di Giurisprudenza.
Art. 10
Durata
1. Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell'Università di Macerata.